Art. 6.
(Conflitto di attribuzione).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Se l'autorità giudiziaria ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».

      2. Il comma 5 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «5. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202 e dell'articolo 204».